BENVENUTI NEL NOSTRO PORTALE DI WHISTLEBLOWING
COS'È IL WHISTLEBLOWING?
Il whistleblowing è un atto coraggioso e responsabile di
segnalazione di comportamenti illeciti, non etici o scorretti all'interno di
un'organizzazione. I whistleblower, o segnalatori, sono individui che,
attraverso la loro determinazione e integrità, svolgono un ruolo fondamentale
nell'esporre attività dannose o illegali, contribuendo così al miglioramento
della società nel suo insieme.
PERCHÉ IL WHISTLEBLOWING È IMPORTANTE ED
OBBLIGATORIO?
Il whistleblowing è un pilastro fondamentale della trasparenza e
dell'accountability. Attraverso il coraggio dei whistleblower,
vengono alla luce frodi, abusi di potere, discriminazioni, corruzione e altre
pratiche scorrette che altrimenti rimarrebbero nascoste. Questo processo aiuta
a garantire che le organizzazioni operino in modo etico e rispettino le leggi e
le normative.
COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING SU LINK
DIRETTO?
La piattaforma (totalmente esterna agli ambienti o strumenti
informatici di proprietà di CASA DI CURA VILLA ESTHER, accessibile
dall’area di comunicazione interna e dal sito web della stessa tramite URL https://segnalazioni.villaestherbojano.qdpitalia.it) è stata progettata per
essere un ambiente sicuro, confidenziale e protetto per le segnalazioni. Viene
protetta l'identità dei whistleblower garantendone l’anonimato ed è
conforme al GDPR. In Tre Semplici Passaggi si può:
1)
Segnalare: utilizzando il
sistema online per inviare una segnalazione dettagliata e accurata con la
possibilità di aggiungere documenti, immagini o prove se necessario;
2)
Ottenere una valutazione: Il
nostro Legale valuterà la segnalazione e determinerà le azioni da intraprendere;
3)
Avere Trasparenza: si ricevono
aggiornamenti costanti sullo stato e l'andamento delle indagini.
TUTELA IN CASO DI RITORSIONI
I soggetti tutelati da Decreto che ritengano di aver subito una
ritorsione, informano ANAC, tramite il sito istituzionale dell’Autorità, per
gli accertamenti che la legge le attribuisce. La segnalazione esterna potrà
essere effettuata accedendo al servizio dedicato nel sito istituzionale
dell’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
CHI PUÒ SEGNALARE
· lavoratori
subordinati, sia che abbiano un rapporto di lavoro in corso sia che siano
in fase di selezione e/o precontrattuale (se le informazioni sulle violazioni
sono state acquisite in tale fase) sia che abbiano terminato il rapporto (se le
informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto
stesso);
· lavoratori
autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
· collaboratori,
liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività nella
Società;
· volontari
e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
· persone
con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o
rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero
fatto.
CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni devono esser fondate ed effettuate secondo il principio
generale di buona fede, nonché essere il più possibile circostanziate al fine
di consentire l’accertamento dei fatti. Esse devono contenere una descrizione
chiara e completa dei fatti segnalati, nonché, se conosciute o conoscibili,
delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, delle
generalità dei soggetti direttamente coinvolti e degli eventuali altri soggetti
che possano riferire su tali circostanze. Il segnalante è tenuto, se possibile,
a fornire eventuale documentazione e ogni informazione utile a riscontrare la
fondatezza della segnalazione.
COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO
· contestazioni,
rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della
persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità
giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di
lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di
impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
· le
segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti
relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti
rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
· le
comunicazioni con contenuti riguardanti la vita privata, salvo che abbiano
attinenza con l’ambito lavorativo in relazione a eventuali illeciti o
violazioni di norme interne;
· i
reclami elevati ai sensi della vigente normativa secondaria di settore, gestiti
nell’ambito delle procedure di riscontro ai reclami stessi;
· le
notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già
totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla
base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. Voci di
corridoio).
Le segnalazioni effettuate in mala fede, con contenuti
diffamatori, comportano la decadenza delle tutele previste dal Decreto nei
confronti del segnalante e possono dare luogo a provvedimenti sanzionatori.
L’accesso alla piattaforma avviene “senza registrazione”, ovvero in
forma totalmente anonima, senza indicare i propri dati di contatto: in questo
caso, per la presa visione dei riscontri da parte del gestore delle
segnalazioni o di eventuali richieste di ulteriori informazioni/approfondimenti
sui fatti segnalati, il segnalante dovrà accedere alla piattaforma di sua
iniziativa, utilizzando esclusivamente il codice univoco di accesso generato automaticamente
dal sistema al termine dell’inserimento della segnalazione.
IMPORTANTE: qualora all’interno della segnalazione il
segnalante intenda identificarsi allora dovrà prendere visione dell’informativa
resa ai sensi dell’art.13 del REG.UE 2016.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Società assicura la riservatezza del segnalante, come disposto
dall’art.12, comma 1 e 2, del Decreto, secondo cui l’identità della persona
segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi in maniera
diretta o indiretta non possono essere rivelate, senza il consenso espresso
della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a
ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a
trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati
personali. Le misure indicate sono applicate anche al soggetto segnalato e a
tutti coloro che sono chiamati in causa nella segnalazione.
DIVIETO DI RITORSIONE
Ai sensi dell’art.17 del Decreto, i segnalanti e i soggetti di cui
all’art. 3, comma 5, del Decreto non possono subire alcuna ritorsione, atto che
in via esemplificativa si concretizza nelle fattispecie del licenziamento,
demansionamento, modifica unilaterale senza giustificazione del contratto in
materia di orario e/o luogo di lavoro, irrogazione di sanzioni disciplinari
priva di fondamento.
L’eventuale accertamento delle situazioni sopra descritte sarà
sanzionato dalla Società a norma del Sistema sanzionatorio a presidio del
Sistema di Segnalazione ex D.lgs. 24/2023, nonché potrà comportare la
proposizione delle azioni civili e penali previste dalla legge.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo
necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data di
comunicazione dell’esito della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza stabiliti dal Decreto e dei principi dettati dal GDPR (art. 14,
comma 1) all’interno della piattaforma informatica preposta.
Le funzioni coinvolte di volta in volta nelle attività di riscontro
della fondatezza della segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di
competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla
conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, in modo da
consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.
SANZIONI
In caso di accertamento della fondatezza delle segnalazioni si
applicano le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio interno nei confronti
dei soggetti identificati come autori delle violazioni, ferme restando
eventuali conseguenze penali e/o civili e/o amministrative e/o contabili.
Inoltre, è passibile di sanzione disciplinare, ferme restando le
altre conseguenze penali e/o civili e/o amministrative e/o contabili, chiunque
faccia una segnalazione e/o faciliti una segnalazione che sia palesemente
infondata. Costui sarà altresì escluso dalla protezione di cui all’art. 19 D.
lgs. 24/2023.
In aggiunta alle conseguenze di cui sopra, si ricorda che il Decreto
prevede che l’ANAC possa applicare direttamente sanzioni amministrative-
pecuniarie al verificarsi dei seguenti casi:
·
in caso di accertata ritorsione sul segnalante,
impedimento o tentato impedimento della segnalazione o violazione dell’obbligo
di riservatezza è applicata, al responsabile di tali comportamenti, una
sanzione che può ammontare da 10.000 a 50.000 euro;
·
in caso di mancata istituzione del canale
interno di segnalazione, mancata adozione delle procedure interne o di non
conformità delle stesse al Decreto o di mancato svolgimento dell’istruttoria in
merito alle segnalazioni ricevute è applicata, al/ai responsabili di tali
omissioni, una sanzione che può ammontare da 10.000 a 50.000 euro;
·
in caso di sentenza, anche di primo grado, che
abbia accertato la responsabilità civile del segnalante per dolo o colpa grave,
una sanzione che può ammontare da 500 a 2.500 euro.
La Società si riserva di rivalersi nei confronti del responsabile,
laddove fosse condannata a pagare una delle predette sanzioni.